Ossigeno alle PMI: Nuova Moratoria sui Finanziamenti
News > di Unifidi
04/07/2013
Siglato un nuovo accordo di moratoria per il credito alle pmi tra le organizzazioni imprenditoriali e l’Abi allo scopo di dare sollievo alle aziende in un momento storico ed economico così complicato.
Per evitare momenti di “vuoto” la scadenza del 30 giugno della precedente moratoria è stata prorogata alla fine di settembre.
Gli interventi finanziari previsti per le imprese sono di 3 tipi:

 1.   operazioni di sospensione dei finanziamenti;
 2.   operazioni di allungamento dei finanziamenti;
 3.   operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività;
 
1. Operazioni di sospensione dei finanziamenti: vi  rientrano la sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate di mutuo, e quella per 12 o 6 mesi della quota capitale prevista nei canoni di leasing 'immobiliare' e 'mobiliare'.
Possono essere ammesse alla sospensione le rate dei mutui e delle operazioni di leasing finanziario delle imprese che non abbiano già usufruito di analogo beneficio concesso ai sensi delle 'Nuove misure per il credito alle Pmi' del 28 febbraio 2012.
E' dunque possibile sospendere nuovamente finanziamenti già sospesi con l'Avviso Comune del 3 agosto 2009 e relativi rinnovi.
E' inoltre possibile sospendere le operazioni di apertura di conto corrente ipotecario con un piano di rimborso rateale. Le operazioni di sospensione sono realizzate allo stesso tasso d'interesse previsto dal contratto originario.
 
2. Operazioni di allungamento dei finanziamenti: è possibile allungare la durata dei mutui, in misura maggiore rispetto al precedente accordo; di spostare in avanti fino a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa con riferimento all'anticipazione di crediti certi ed esigibili; di allungare per un massimo di 120 giorni le scadenze del credito agrario di conduzione.
Possono essere ammessi alla richiesta di allungamento i mutui che non abbiano beneficiato di analoga facilitazione ai sensi dell'Accordo per il credito alle Pmi del 16 febbraio 2011 e dell'accordo 'Nuove misure per il credito alle Pmi' del 28 febbraio 2012, mentre possono essere ammessi all'allungamento anche i mutui sospesi al termine del periodo di sospensione.
Le operazioni di allungamento dei mutui se accompagnate da un rafforzamento patrimoniale o da processi aggregativi sono effettuate a condizioni contrattuali invariate, negli altri casi comunque l'eventuale variazione del tasso d'interesse originario non potrà essere superiore all'incremento del costo di raccolta della banca rispetto al momento dell'erogazione originaria del finanziamento e si terrà' conto della presenza di eventuali garanzie aggiuntive.
 3. Operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività, anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale, si legge  nella nota, le banche si impegnano a valutare la concessione di un finanziamento proporzionale all'aumento dei mezzi propri realizzati dall'impresa.